Iscrizione all'albo

LEGGE 7 marzo 1985, n. 75
pubblicata nella G.U. n. 64 del 15.3.85

Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri: iscrizione all'albo

Norme sulle modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato nonché sulla tenuta dei relativi registri

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art. 1

Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.

L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

Art. 2

Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità

2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

4) essere in possesso del diploma di geometra;

5) avere conseguito l'abilitazione professionale.

L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni.

Le modalità d'iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1985

Testo aggiornato della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), modificata nell'art. 5 dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1866:

Art. 1 - Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonché di abilitazione nelle discipline statistiche.

I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in città sedi di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 3.

Art. 2 - Le commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente art. 1, sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto di un presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti da terne designate dai competenti ordini o collegi professionali. Il numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di esame dal regolamento di cui al successivo art. 3.

Art. 3 - Gli esami hanno carattere specificamente professionale.

I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della sezione 1 del Consiglio superiore e degli ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.

L'art. 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1984, n. 51, è abrogato.

Art. 4 - La tassa di ammissione di lire 200 e il contributo di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in dipendenza dell'art. 176 del testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 sono aumentati rispettivamente a lire 6.000 e a lire 3.000.

La tassa di lire 250 per le opere delle Università o istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la elargizione non inferiore a lire 1.000 versata dagli aspiranti al titolo di benemeriti dell'Opera dell'università o istituto, previste dall'art. 190 del citato testo unico, sono elevate rispettivamente a lire 10.000 e ad un importo non inferiore a lire 50.000.

Art. 5 - Ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla metà qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missioni.

Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove d'esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta di famiglia e di altra indennità.

Ai professori universitari collocati a riposo si applica per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18.

Art. 6 - La tassa che gli ufficiali delle Forze armate dovranno versare all'erario qualora ottengano il conferimento dall'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ai sensi dell'art. 184 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e elevata a lire 3.000.

Norme transitorie

(omissis)

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 783):

Presentato dal sen. Bonifacio Francesco Paolo e altri il 6 giugno 1984.

Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 luglio 1984, con pareri delle commissioni 1a e 7a.

Assegnato nuovamente alla 2a commissione, in sede deliberante, il 25 settembre 1984.

Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il 1 agosto 1984.

Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante il 3 agosto 1984 e approvato il 10 ottobre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2149):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 24 ottobre 1984, con pareri delle commissioni I, VIII, IX e XIII.

Esaminato dalla IV commissione e approvato il 27 febbraio 1985.